Borse di studio in favore delle vittime del terrorismo, della criminalita’ organizzata e del dovere

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Concorso pubblico, per titoli, per l’assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché dei loro superstiti, di cui all’articolo 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni; delle vittime del dovere e dei loro superstiti, di cui all’articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, dei familiari delle vittime di cui all’articolo 1-bis del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, e dei soggetti di cui all’articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, riservato agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado. Anno accademico 2023-2024. (GU n.26 del 01-04-2025)

Per l’anno scolastico 2023-2024 saranno assegnate nei limiti dello stanziamento di cui al pertinente capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione e del merito:

  • 300 borse di studio dell’importo di 380 euro ciascuna, destinate agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado;
  • 300 borse di studio dell’importo di 760 euro ciascuna, destinate agli studenti della scuola secondaria di secondo grado.

Una percentuale pari al 10% delle borse di studio di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 2 è riservata ai soggetti con disabilità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

Le somme relative alle borse per le singole categorie di studio di cui alla lettera a) e alla lettera b) del citato comma 2, ove non utilizzabili per carenza di aspiranti, possono essere assegnate ad altra categoria anche in eccedenza al numero delle borse di studio previsto, come disposto dall’art. 2, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, n. 58.

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